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Respinto il ricorso al TAR sullo scioglimento del Comune di Castelvetrano

Respinto il ricorso al TAR sullo scioglimento del Comune di Castelvetrano

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Respinto il ricorso al TAR sullo scioglimento del Comune di Castelvetrano

Apprendiamo dal nostro legale, Avvocato Carlo Comandè, da noi incaricato per presentare giusto ricorso al decreto di scioglimento del comune di Castelvetrano che il TAR, dopo l’accoglimento dell’istanza di ricorso, in data 2 maggio 2018, ha ritenuto inammissibile la nostra istanza, motivandola con un ragionamento giuridico che ci lascia a dir poco basiti.

L’avvocato Comandè che ci ha assistiti spiega cosi la decisione del TAR: ”Con sentenza del 2 maggio u.s. il TAR Lazio non ha ritenuto di dovere affrontare nel merito le ragioni sollevate in ricorso, ritenendolo inammissibile per carenza di interesse a ricorrere in capo ai miei assistiti, per non essere gli stessi a dire del Collegio, portatori di un interesse diretto, concreto ed attuale all’annullamento dell’atto impugnato. Detta decisione, che stride fortemente con la precedente ordinanza del medesimo Collegio, che invece ebbe a ritenere favorevolmente apprezzabili le ragioni dei ricorrenti, arriva dopo che la causa veniva posta in decisione dallo stesso organo giudicante per la decisione nel merito. Il Tribunale pur apprezzando la unicità della questione sollevata, tanto da compensare le spese di lite, ha ritenuto di qualificare la posizione dei ricorrenti (candidati) non dissimile da quella dei semplici cittadini elettori o da quella degli amministratori dimessisi prima del decreto di scioglimento, loro sì che non avrebbero avuto interesse alla impugnazione del decreto di scioglimento. Parlerò nei prossimi giorni con i miei assistiti, insieme ai quali valuteremo di impugnare la sentenza al Consiglio di Stato, considerato che se dovesse essere confermato tale precedente giurisprudenziale si assisterebbe ad un fatto assai singolare e cioè che gli unici titolati, specie in Sicilia, a poter ricorrere avverso uno scioglimento di un consiglio comunale sarebbero solo i commissari ad acta ovvero quelli prefettizi, rendendo così nei fatti l’atto inoppugnabile”.

Dunque, in punta di diritto, noi candidati e cittadini residenti di Castelvetrano, non avevamo il diritto di ricorrere. Il diritto spettava, secondo il TAR, ai commissari. Come dire: ”Io me le canto e io me le suono”.

Siamo davvero amareggiati dalle ragioni esposte. Noi, abbiamo cercato, attraverso il Diritto sancito dalle leggi, di motivare le nostre ragioni. In un paese democratico, i cittadini dovrebbero sempre avere la possibilità di chiedere un giudizio terzo. A quanto abbiamo appreso, la sentenza del TAR indica un nuovo filone giuridico in materia di scioglimento dei comuni per infiltrazione mafiosa. A ricorrere possono essere solo i commissari. Accettiamo la sentenza ma non ci fermeremo. Noi crediamo nello Stato di diritto e continueremo a batterci nell’interesse della legalità e dei principi costituzionali. A Castelvetrano si è sciolto un comune già sciolto, impedendo agli elettori di esprimersi. Noi semplici candidati e cittadini, abbiamo sempre ritenuto “non corretto” un provvedimento applicato a 4 giorni dalle elezioni.

Non sapevamo di non avere il diritto di reclamare. Se sarà possibile, a questo punto, chiederemo altri giudizi ad altri organi istituzionali.

 

Santa Giovanna Corso, Rosalia Ventimiglia, Niccolò Jorio Lipari, Liliana Monteleone, Maria Anna Piazza
Movimento Liberi e indipendenti

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